Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific grounds and genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesca Pirreca inadmissible, confirming her conviction for aggravated theft. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed, but the court found the grounds for rejection were both unfounded and legally generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, contradictory, or excessively generic, failing to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRECA FRANCESCA nato a PALERMO il 27/08/1989 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 23 settembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, aveva affermato la penale responsabilità di Francesca Pirreca per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputata denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è, oltre che manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come le condotte poste in essere dalla ricorrente integrassero i reati alla stessa ascritti; si vedano pag. 2 e ss.), anche non consentito dalla legge in sede di legittimità per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso