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Ordinanza — n. 34009/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already reviewed arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court erred in failing to recognize generic mitigating circumstances as prevailing over aggravating ones. The court rejected this claim as a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and dismissed in the lower court's decision, noting that the lower court provided sufficient reasoning based on the appellant's criminal history and specific recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without presenting new legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproduction of arguments generic mitigating circumstances prevailing circumstances sufficient motivation discretionary judgment court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis cod. pen.
2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod, pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICHIELLO RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/06/1992 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 30/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Lecce in data 12/06/2015, eliminato l'aumento per la continuazione e con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, ha rideterminato la pena nei confronti di RAFFAELE ERRICHIELLO nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.334,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 628 commi primo e terzo n.

1) cod., pen., eliminando, altresì, la pena accessoria dell'interdizione nei pubblici uffici per la durata dei 5 anni e confermando nel resto l'impugnata sentenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in maniera prevalente, inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod, pen. in misura prevalente, in considerazione dei precedenti penali del ricorrente e della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale che osta al riconoscimento dell'invocato giudizio di prevalenza; tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza sì sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/