Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33997/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extortion conviction, rejecting arguments regarding lack of direct threat and false information.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion. The appellant argued that the threat was insufficient because the victim's potential harm stemmed from false information rather than a direct threat by the agent. The court rejected this, ruling that the threat to expose damaging false reports was sufficient to instill fear and directly cause the victim's injury, thus satisfying the elements of extortion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 629 cod. pen.; The threat of exposing false information capable of causing professional or fiscal prejudice constitutes a sufficient means to instill fear, thereby satisfying the direct causation requirement for the crime of extortion.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion crime elements threat of false information direct causation requirement instilling fear in victim criminal appeal inadmissibility tentata estorsione coazione penale pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PAOLO nato a ALESSANDRIA il 20/06/1963 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo del 11/11/2019, nei confronti di PAOLO GIORDANO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 11 quater cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi nel delitto di estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, che ha minacciato la persona offesa al fine di ottenere un profitto monetario ingiusto e tale minaccia - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - è stata correttamente ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima, costituito dal fatto di rendere pubblico un report che conteneva delle informazioni che, seppur false, potevano esporla a discredito lavorativo o a pregiudizio fiscale e/o giudiziale; ne consegue che il male ingiusto prospettato dall'agente alla persona offesa è dipeso direttamente dalla condotta dell'agente, così integrandosi il reato di estorsione, contrariamente al delitto di truffa che non richiede che la prospettazione del male minacciato provenga direttamente dal soggetto attivo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata con motivazione giuridicamente priva di vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle