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Ordinanza — n. 33995/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as new argument on non-punishability was not raised before lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of review, challenging the non-punishability of the offense, was raised for the first time before this supreme court. The appellant had previously limited their defense to the reclassification of the crime and the application of a mitigating circumstance before the appellate court. Consequently, the court ruled that this new argument violated procedural rules requiring prior exhaustion of defenses at the territorial level.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Arguments challenging non-punishability must be raised before the territorial court; failure to do so renders the appeal inadmissible in cassation.

Parole chiave

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non-punishability procedural admissibility first instance defense reclassification of crime mitigating circumstance Cassazione appeal exhaustion of remedies risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 08/07/2020, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale violazione dell'art. 393 cod. pen. in luogo di quello punito dall'art.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, peraltro, che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità di detta causa di non punibilità è stata affrontata implicitamente dalla Corte territoriale che, a pag.
art. 393 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 08/07/2020, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale violazione dell'art. 393 cod. pen.
art. 628 cod. pen
in luogo di quello punito dall'art. 628 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di ENDRI GALLOSHI nella misura di 8 mesi di reclusione, con l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la concessione dei doppi benefici di legge.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Rv. 271877
Rv. 271877; 282773), in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa limitata ad invocare la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art.393 cod.
Rv. 282773
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLOSHI ENDRI nato il 23/08/1990 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria del 08/07/2020, riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale violazione dell'art. 393 cod. pen. in luogo di quello punito dall'art. 628 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di ENDRI GALLOSHI nella misura di 8 mesi di reclusione, con l'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la concessione dei doppi benefici di legge. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr.

Rv. 271877; 282773), in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa limitata ad invocare la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art.393 cod. pen. e la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, peraltro, che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità di detta causa di non punibilità è stata affrontata implicitamente dalla Corte territoriale che, a pag. 8 della sentenza impugnata, ha ritenuto il pregiudizio causato dal prevenuto non lievissimo (ammontante ad euro 450), con modalità di condotta caratterizzate da una particolare intensità del dolo che ne escludono in radice la tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il C