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Ordinanza — n. 33706/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and repetitive criticisms already addressed by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marino Benito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Benito argued against the lower court's denial of a mitigating circumstance under Article 62, but the court found his complaints were merely generic and repetitive. The decision rests on the principle that cassation grounds must be specific legal arguments, not generic criticisms of the motivation already thoroughly examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 62, comma 6, c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of generic grievances or mere reproductions of criticisms already fully examined and dismissed by the court of first instance with adequate legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances repetitive criticisms mitigating circumstance denial procedural costs award risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 62, comma 6, c.p.
2 sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO BENITO nato a PALERMO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • N. 34 MARINO BENITO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla motivazione ed in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio, da censure meramente riproduttive di profili di critica già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giu no 20