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Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints on sentencing and lack of specificity regarding treatment evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Taormina inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Taormina argued against the sentencing calculation and treatment evaluation in the Palermo Court of Appeal's June 2022 decision. The court rejected these grounds because they constituted generic grievances lacking specific arguments relative to the overall assessment of the sanctioning treatment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of generic complaints on motivation or sentencing dosage that are not specific to the overall evaluation of the treatment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing dosage treatment evaluation interest of law procedural costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; `t N. 28 TAORMINA ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla motivazione ed in particolare sulla dosimetria della pena, e in ogni caso aspecifiche rispetto alla complessiva valutazione del punto del trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 9iugno 2023