Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to comply with mandatory defense representation rules post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Modesto Mancini's cassation appeal inadmissible without formalities because it was personally signed after August 3, 2017. Under the 2017 legislative reform, appeals must now be signed by registered defense attorneys rather than the accused directly. Consequently, the court ordered Mancini to pay procedural costs and a monetary fine for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23.6.2017 n. 103: Appeals for cassation signed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible as they must be submitted by registered defense attorneys.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI MODESTO nato a NOCI il 27/03/1987 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Modesto Mancini ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità e alla congruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella - piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba es- sere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Cote di Cassazione.
4. A norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro- cedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2023 Il /Consigliere stensore /9 Il PreSidente ,