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Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive arguments regarding minor offense exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the arguments were manifestly unfounded and repetitive of those already rejected at the appellate level. The lower court had affirmed liability for marijuana possession and distribution, explicitly rejecting the claim of minor offense exclusion under Article 131-bis of the Penal Code based on the quantity involved and the defendant's personality profile. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded and repetitive of prior censure, as the lower court's assessment of the offense's severity and the defendant's conduct is logically coherent and adequate to the evidence.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal repetitive arguments minor offense exclusion procedural inadmissibility drug possession liability principio accusatorio verdetto di colpevolezza decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO VINCENZO nato a CORIGLIANO CALABR() il 18/02/1982 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aquino Vincenzo propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'art. 73 comma 5 in relazione alla illecita detenzione di marijuana in parte ceduta a Giustino Alfonso, per il mancato riconoscimento della punibilità per particolare tenuità del fatto accertato ex art. 131 bis cod.pen. Il motivo è manifestamente infondati oltre che ripetitivo di analoghe censure proposte in appello cui la Corte distrettuale ha offerto riposte logiche coerenti ed adeguate al quadro probatorio e perciò inannmissibili Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ha valutato la non tenuità dell'offesa, per le modalità della condotta e il quantitativo detenuto circa 260 gr, la droga ceduta circa 20 gr al Giustino e la non occasionalità della condotta illecita anche in relazione al profilo della personalità incline alla commissione di reati del tipo di quello per cui si procede .

La Corte distrettuale ha valutato quindi congruamente la non esiguità dell'offesa tale da escluderne la punibilità ( fol 2) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci