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Ordinanza — n. 33201/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of grounds regarding sentencing discretion and recidivism motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, finding the lower court's reasoning on sentencing and recidivism fully justified. The appellant argued the base sentence quantification was flawed regarding recidivism under Article 73, Paragraph 5 of DPR 309/90. The Supreme Court rejected this, affirming that the first-instance judge's discretion in applying the statutory minimum is unreviewable when the sentence is moderate or near the minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 5, DPR 309/90: The Supreme Court cannot review the sentencing discretion of the first-instance judge when the penalty is applied within the statutory range, as the judge's reference to general criteria of adequacy and equity implicitly satisfies the statutory requirements for recidivism and sentencing.

Parole chiave

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sentencing discretion recidivism motivation cassation inadmissibility statutory minimum penal code criteria recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, DPR 309/90
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
(così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv.
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro
sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: "pena congrua"', "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSIDOMO ANGELO RAFFAELE nato a MOLFETTA il 18/06/1982 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Passidolrlo Angelo Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena base in relazione alla ritenuta recidiva in relazione al reato di cui all'ART. 73 COMMA 5 dpr 309/90. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione della specifica e incensurabile motivazione.

Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua"', "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, rv. 245596).

Sotto diverso profilo il giudice distrettuale ha fornito adeguata motivazione ctte.úe~Int, in ragione dei criteri offerti dalla stessa norma incriminatrice e dalle regole generali di cui al'art.133 commi 1 e 2 cod.pen. (gravità del reato e capacità a delinquere desunta dai precedenti penali), anche con riferimento alla riconosciuta recidiva in quanto la contestazione attiene ad una condanna per un reato della stessa specie, accertato con sentenza dell'8.1.2013, irrevocabile il 12.03.2014, in relazione al quale già 1'8 aprile 2014 vi era sospensione dell'esecuzione e il fatto di cui al presente processo risale al 3.05.2014 ed è in continuità con la condotta precedente attestando una marcata pericolosità ft_ La motivazione appare congrua e coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata nel presente giudizio di legittimità anche con riferimento alla ritenuta recidiva All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Co