Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for minor quantity due to significant organized structure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellate court found the quantity of 17 hashish and 5 marijuana doses significant and noted the presence of a stable trafficking organization equipped with surveillance tools. Consequently, the court rejected the claim of minor quantity and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The court must reject an appeal claiming minor quantity when the factual findings reveal a significant amount of drugs and evidence of an organized trafficking structure, as the lower court's reasoning is legally sound and factually complete.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRERA PASQUALE nato a NAPOLI il 08/08/2002 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOL: dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Varrera Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di 17 dosi di hashish e 5 dosi di marijuana , e a pag 3 e 4 attesa la presenza di una stabile organizzazione di spaccio di sostanze stupefacenti con pali vedette e radiotrasmittenti per contatti ed alert.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10.07