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Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify legal reasons under Art. 581 c) CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the legal reasons and factual elements supporting their request. The appellant merely invoked the annulment of the lower court's decision without analyzing specific grounds regarding the qualification of the crime or the attenuated circumstances. Consequently, the court applied Article 591(c) of the Code of Criminal Procedure, which mandates dismissal for generic and non-specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) c.p.p.; Art. 591 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by the statute.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Code of Criminal Procedure specific legal reasons factual elements requirement attenuated circumstances appeal qualification of crime Cassa delle ammende accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. c) c.p.p.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
73 comma 1 DPR 309/90
Pepkola Marvin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art.
art. 73 comma 5 DPR 309/90
Pepkola Marvin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPKOLA MARVIN nato il 22/09/1993 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pepkola Marvin ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato ( 73 comma 1 DPR 309/90) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare se non genericamente in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

La Corte territoriale infatti argomenta a fol 5 la esclusione dell'ipotesi attenuata con riferimento all'apprezzabile organizzazione criminale, al possesso di droga di diversa natura, al notevole lasso di tempo in cui è stata svolta l'attività di spaccio, all'assiduità degli scambi dal profitto ricavato ( 50 euro ogni mezzo grammo) e ciò a dimostrazione di un'attività illecita professionale non episodica ne occasionale di allarmante gravità. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità e aspecificità dei motivi addotti, è in ogni caso prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,