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Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Primiano Facenna inadmissible, ruling the grounds were manifestly unfounded and lacking specific legal merit. The appellant challenged a lower court's decision regarding drug possession, arguing for a violation of specific qualification rules, but the court found the arguments merely assertive without supporting factual or legal data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and failing to conjugate specific requests with supporting reasons of law and fact.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal lack of specificity drug possession qualification procedural inadmissibility Corte di Cassazione carenza di legittimazione verosimiglianza mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90.
art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90
Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACENNA PRIMIANO nato a LESINA il 30/09/1966 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione 1. Primiano Facenna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinen- za censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. L'impugnata sentenza risulta poi adeguatamente motivata, nonché corretta in punto di diritto nell'escludere in favore dell'imputato l'uso esclusivamente per- sonale delle sostanze rinvenute (si veda, in particolare, p. 3 della sentenza), evidenziando quale indizi univoci dell'attività di spaccio il rinvenimento di diver- se tipologie di sostanze stupefacenti all'interno dell'abitazione, il rinvenimento del coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente oltre ad una somma di 200,00 e la diversificazione dei posti destinati ad occultare la sostanza stupefa- cente 3.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Rom