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Ordinanza — n. 33160/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it contains only factual complaints not permitted in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Damiano Grosso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grosso argued that the lower court's conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code was flawed, but the Supreme Court found his arguments to be mere factual complaints. The court ruled that such factual disputes are excluded from cassation review, which is limited to legal errors, thus rejecting the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere dissatisfaction with the lower court's assessment of facts, as these matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints excluded Article 337 Penal Code mere dissatisfaction with facts court of cassation jurisdiction motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO COSMA DAMIANO nato a MOLFETTA il 24/06/1966 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14518/23 GROSSO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente Maria Silvia Giorgi Giorgi Fidelbo D E P.0 S 1 I A A CACEI.1 28 LUG 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEo 0117R13 :.

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