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Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific legal grounds or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Cirulli Antonio inadmissible due to the lack of specific legal or factual arguments. The appellant argued that the lower court failed to consider force majeure reasons regarding his lawyer's missed filing deadline, but the court rejected this as a generic claim unsupported by law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court must be specific; generic complaints without cited legal grounds or factual data are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Supreme Court inadmissible appeal generic grounds force majeure defense legal reasoning requirement court costs award procedural dismissal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14513/23 CIRULLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso (attinente alla mancata considerazione delle cause di forza maggiore consistite in ragioni "personalissime, non documentabili" relative al difensore in ordine al mancato rispetto dei termini per il deposito dell'appello) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06