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Ordinanza — n. 33145/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the sole ground raised was formulated in a completely generic manner. The appellant, convicted under Article 385 of the Penal Code, failed to articulate specific legal reasons or factual data supporting the criticism. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are formulated in a generic manner, failing to explicitly state the legal reasons or factual data supporting the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure lack of specificity procedural costs censura dell'apprezzamento delle prove censura formulata in modo carente facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 385 cod. pen
14319/23 Suffer OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER ALAIN nato a LUGO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 14319/23 Suffer OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07