Cassation court dismisses appeal for generic mitigation denial due to sufficient reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance court failed to grant generic mitigation and imposed an excessive sentence. The court rejected this claim, noting that the lower court provided sufficient reasoning regarding the decisive elements and maintained logical consistency in its sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 388 cod. pen.; According to established case law, a denial of generic mitigation requires only a congruent reference to decisive elements, and a sentencing decision is valid if logically coherent without fractures.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHI SILVIA nato a LIVORNO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 14126/23 COCCHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4-5) e che la motivazione relativa alla complessiva pena inflitta è priva di fratture logiche;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il