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Ordinanza — n. 33130/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to late filing and generic constitutional arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Garofalo and Piteo inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellate court had previously rejected the appeals for being filed too late, a procedural defect the cassation court upheld. The court dismissed the substantive arguments regarding pandemic emergency laws and civil party costs as merely generic and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals filed after the statutory deadline are inadmissible; generic constitutional challenges and unfounded rebuttals of civil party costs do not cure procedural defects.

Parole chiave

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late appeal filing procedural inadmissibility generic constitutional arguments civil party costs Cassation procedure eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO FRANCESCO nato a NAPOLI il 15/03/1953 PITEO MARIA nato a CASTELLO DEL MATESE il 26/03/1954 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 14070/23 Garofalo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 392 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata dalla parte civile in data 22 giugno 2023; Ritenuto che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto;

Rilevato che i motivi di ricorso si risolvono in mere e generiche affermazioni circa la costituzionalità della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico nonché nella manifestamente infondata confutazione del diritto della parte civile alla rifusione delle spese del grado di appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il