Cassation court dismisses appeal as sentencing discretion is a matter of first instance, not admissible in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing discretion, which is not permitted in legality proceedings. The appellant argued for a different sentence regarding the crime of receiving stolen goods, while the lower court reduced the penalty based on the acquittal on that specific charge. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code and is not reviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not admissible for review in proceedings on the merits of the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADAWI WALID nato il 20/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Sadawi Walid alias Weslati Mjdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che, assolvendo l'imputato dal reato di ricettazione per non avere commesso il fatto e, in ragione di ciò, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto, avendo irrogato il minimo assoluto della pena prevista dalla cornice edittale di cui all'art. 496 cod. pen. (un anno di reclusione), con significativa decurtazione del trattamento sanzionatorio comminato dal primo giudice anche in ragione dell'intervenuta assoluzione dal reato di ricettazione; che, invero, "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016,Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 I