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Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproducing facts already adjudicated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Marco Zazzera's appeal inadmissible for being generic and merely reproducing facts already thoroughly examined by the lower court. The appellant argued against the Milan Court of Appeal's decision regarding the criminal act and psychological elements, but the Supreme Court found these arguments insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacks specific grounds, or merely reproduces facts and legal assessments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive argument Corte di Cassazione procedural dismissal criminal appeal merely repetitive motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZZERA MARCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/06/1982 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marzo Zazzera avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla sussistenza del fatto ed all'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 20