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Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic repetition of issues already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizio Camilleri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were generic repetitions of issues already thoroughly examined and decided by the Court of Appeal of Palermo and the Tribunal. Consequently, the decision was based on the principle that the appellant's conduct was intentional, which he himself admitted, rendering further review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats issues already decided by lower courts with arguments free of manifest illogicality, particularly when the appellant has admitted the intentional nature of their conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic repetition intentional conduct retrial prohibition court costs award eccezioni processuali tardive impugnazione di decisioni amministrative durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 05/12/1977 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Maurizio Cannilieri ripropone, peraltro in termini generici, questioni già vagliate e decise dalla Corte di appello con argomentazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribunale, che, in particolare, dà compiutamente conto della intenzionalità delle condotte del ricorrente che ha egli stesso ammesso di avere spintonato e inferto un pugno allo scopo di liberare il figlio dai militari operanti; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente