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Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for failing to specify why motivation was flawed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Pignatelli's appeal inadmissible due to its generic nature. Although the appellant alleged a defect in the lower court's reasoning regarding Article 73 of the Traffic Code, the complaint failed to explain why the motivation was flawed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic, as it must specifically identify the defect in the motivation rather than merely lamenting one.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal defect in motivation traffic code procedural costs asserzione difendibile legittimazione a ricorrere petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a TARANTO il 03/06/1998 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Pignatelli Francesco risulta inammissibile per genericità. Il ricorso, infatti, è assolutamente generico, lamenta un vizio di motivazione, ma non dice perché; il vizio della motivazione sarebbe riferito alla qualificazione del fatto, ma la sentenza della Corte di appello, in accoglimento del motivo ha già riconosciuto il quinto comma, dell'art. 73, T.U. stup. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04