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Ordinanza — n. 31626/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to the cassation ground's lack of specificity and failure to address defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reform of the sentence suffered from defects in reasoning regarding evidence, legal qualification, and sentencing. The court rejected this claim because the cassation ground was indeterminate and did not specifically address the defense's arguments presented in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation ground is inadmissible if it is indeterminate and lacks specificity, failing to examine the defense's arguments or provide a concrete comparison with the appealed judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal indeterminate cassation ground lack of specificity in appeal failure to address defense arguments procedural defect in cassation recidiva nell'infrazione imputazione di furto luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;7

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di BOSCOLO MATTIA per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso a Novara 1'11 agosto 2017), limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata in punto di prova del fatto, di sua qualificazione giuridica e di determinazione della pena, non essendo state esaminate le deduzioni difensive sviluppate in gravame, è inammissibile in ragione della sua conclamata indeterminatezza ed aspecificità, trattandosi di mezzo affidato ad enunciazioni prive di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda e, comunque, di ogni confronto, men che meno critico, con le rationes decidendi della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricor,rente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente