Cassation court dismisses appeal as merely repetitive regarding generic mitigating circumstances already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Comito inadmissible for being a mere reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal of Palermo. The lower court had correctly dismissed the request for generic mitigating circumstances due to a lack of positive factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and Comito was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure regarding the non-granting of generic mitigating circumstances when the lower court legitimately justified the decision by the absence of positive elements and relevant facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO ROBERTO nato a PALERMO il 06/04/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti il ricorso ed i motivi nuovi proposti nell'interesse di Roberto Comito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze, attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza); ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) nonché facendo riferimento, come nel caso di specie, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti a tal fine (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te