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Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive regarding generic mitigating circumstances already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Comito inadmissible for being a mere reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal of Palermo. The lower court had correctly dismissed the request for generic mitigating circumstances due to a lack of positive factual elements. Consequently, the appeal was rejected, and Comito was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces censure regarding the non-granting of generic mitigating circumstances when the lower court legitimately justified the decision by the absence of positive elements and relevant facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetitive censure lack of positive elements procedural costs Cassa delle ammende lower court review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO ROBERTO nato a PALERMO il 06/04/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti il ricorso ed i motivi nuovi proposti nell'interesse di Roberto Comito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze, attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza); ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) nonché facendo riferimento, come nel caso di specie, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti a tal fine (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te