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Ordinanza — n. 31071/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court's authority under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zobel Enzo inadmissible, rejecting his claim regarding the sentencing calculation. The appellant argued a defect in reasoning concerning the penalty's proportionality, but the court found this ground manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge, precluding cassation review of the congruity of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of criminal penalties, including adjustments for aggravating, mitigating, and continuing circumstances, constitutes the discretionary power of the court of first instance, rendering cassation complaints regarding the congruity of the sentence inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion penal proportionality cassation inadmissibility Italian Penal Code trial court authority modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
DPR 309/90, Art. 73 comma 5
del Tribunale di Napoli in data 17 luglio 2016, condannava alle pene di legge Zobel Enzo in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOBEL ENZO nato a ERCOLANO il 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 8 giugno 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 17 luglio 2016, condannava alle pene di legge Zobel Enzo in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 dpr 309/90. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere estens Il Presi