Italian Court dismisses appeal as mere complaints lack legal basis for re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Yaakoubi Hassen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance conviction for aggravated theft, arguing that the evidence was insufficient to establish his criminal responsibility. The court rejected this claim, ruling that the appeal constituted only factual complaints without legal merit and improperly sought to re-evaluate the clear and coherent evidence presented at trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or requests to re-evaluate evidence are inadmissible when the lower court's decision is supported by clear and consistent proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAAKOUBI HASSEN (CUI 03UZ5PY) nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROWNI; Rilevato che l'imputato Yaakoubi Hassen ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i due episodi di furto pluriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti posti a fondamento della penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05