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Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments on falsity innocence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Monti Dario inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly address the innocence or grossness of the forgery, but the court found these claims merely repetitive of arguments already rejected by the trial judge. Consequently, the court ruled that no new grounds justified reopening the case, upholding the original conviction for the offense under Article 497 bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is to reiterate arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Article 497 bis forgery innocence Cassa delle ammende esibizione dei documenti d'identità controllo d'identità documenti di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTI DARIO nato a TORINO il 20/03/1976 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSLNI; Rilevato che l'imputato Monti Dario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione sulla innocuità/grossolanità del falso - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3 e 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/07