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Ordinanza — n. 30882/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Ferrante inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had confirmed a conviction for possessing a crossbow and knife during a search, finding the weapons in the defendant's bedroom. The court rejected the appeal because the appellant merely wanted a different factual assessment without providing new evidence to exclude his own culpability.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellant attempts to obtain a different evaluation of merit elements already examined by the appellate court without presenting new evidence capable of excluding the established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal possession of weapons search and seizure re-evaluation of facts procedural inadmissibility prove acquisite illegalmente violazioni della legge sulle armi diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE NICOLA nato a TRANI il 13/04/1990 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha confermato quella emessa (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani in data 11 novembre 2019, che aveva riconosciuto Nicola Ferrante colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in quanto, nel corso di una perquisizione effettuata dai Carabinieri il giorno 18 febbraio 2017, erano stati trovati in suo possesso -sebbene egli fosse sottoposto alla sorveglianza speciale - una balestra con quattro dardi ed un coltello;

Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato osservando - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che dal verbale di perquisizione e sequestro risultava che le sopra indicate armi erano state rinvenute nella camera da letto dell'imputato, circostanza che faceva ritenere che le stesse appartenevano a lui e che, comunque, non erano stati dedotti elementi dai quali desumere che le stesse appartenessero ad altri; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dalla Corte di appello;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugn