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Ordinanza — n. 30841/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking prohibited factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of evidence regarding a conviction under Article 385 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal was too generic and sought an impermissible re-evaluation of the facts already established by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the contested judgment, or if it aims to solicit a non-consented re-evaluation of evidence and a different factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds prohibited factual re-evaluation Article 385 Penal Code procedural costs and fine omissione illecita di raggiungere il corpo espatrio illegale insufficiente evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA GIUSEPPE nato a PALERMO il 16/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42586/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita rivalutazione della prova, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/