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Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address specific grounds and generic nature of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's liability judgment regarding crimes under the Penal Code but failed to engage with the specific reasoning provided in the appealed decision. The court rejected the appeal because the arguments were entirely generic and did not confront the actual motivation of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the motivation of the contested judgment or if its grounds are entirely generic.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront motivation generic grounds civil liability appeal procedural dismissal abuso di un impianto per l'elaborazione di dati motivi di cassazione corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINZIVILLO SALVATORE nato a GELA il 29/03/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42475/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter e - 319, 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20