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Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking prohibited factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of evidence regarding the conviction under Article 337 of the Penal Code. The court rejected this because the appeal was too generic and attempted to solicit a non-consented re-evaluation of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and seeks a prohibited re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds prohibited factual re-evaluation Article 337 Penal Code procedural costs award reati contro la pubblica autorità reato di coazione concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSALATA CRISTIAN nato a NOVI LIGURE il 26/04/1977 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 42374/2022 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, del tutto generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, volto a sollecitare una non consentita valutazione della prove, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023.