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Ordinanza — n. 30478/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence increase for combined crimes due to insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court's sentence increase for combined crimes lacked sufficient reasoning, citing a lack of specific justification when penalties met or exceeded statutory minimums. The court rejected this claim by relying on established precedent which limits the duty to provide detailed reasoning when satellite crimes receive penalties significantly below the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 2, c.p.p.; Art. 60, comma 2, c.p.p.: When satellite crimes are punished with a penalty notably lower than the statutory minimum, the obligation to provide detailed reasoning is reduced, whereas if the penalty coincides with or exceeds the minimum, the judge must specifically justify the criteria used, particularly regarding disproportionate increases.

Parole chiave

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combined crimes sentencing statutory minimum penalty duty of reasoning appellate court judgment procedural inadmissibility aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 2, c.p.p.
Art. 60, comma 2, c.p.p.
artt. 490 cod. pen
(capo A), artt. 490 cod. pen.
art. 648 cod. pen
(capo B), art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017
Sentenza Pizzone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRICO SALVATORE VINCENZO nato a MESAGNE il 07/07/1959 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12/12/2022, in parziale riforma di quella resa dal GIP del Tribunale di Ivrea in data 14/12/2021, ha rideterminato la pena nei confronti di SALVATORE VINCENZO D'ERRICO riconosciuto responsabile dei fatti di reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648-bis cod. pen. (capo A), artt. 490 cod. pen. in rel. agli artt. 476 e 477 cod. pen. (capo B), art. 648 cod. pen. (capo C), art. 648 cod. pen. (capo D); ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa contesta la carenza della motivazione con riguardo all'eccessivo aumento di pena operato a titolo di continuazione in ordine ai reati di cui ai capi B), C) e D) è certamente inammissibile: le SS.UU., nella sentenza "Pizzone", hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F. secondo cui «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; tanto premesso, rileva che gli aumenti per la continuazione sono stati nel caso in esame quantificati dalla Corte di appello in misura largamente inferiore al minimo edittale dei reati per i quali ne sono stati ravvisati i presupposti; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consigliere Estensore Il