Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carlo De Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing and the continuity of criminal acts, but the Court found these arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Naples. Consequently, the lower court's decision excluding the aggravating circumstance of fictitious account continuity and reducing the sentence was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Arguments that have already been fully examined and rejected by the lower court in fact and law are inadmissible if merely reproduced in the appeal without new confrontation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA CARLO nato a NAPOLI il 06/10/1987 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/09/2022, in parziale riforma di quella resa dal GIP presso il Tribunale partenopeo in data 27/01/2022, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha conseguentemente rideterminato la pena nei confronti di CARLO DE LUCA nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 512- bis cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto ma con cui il ricorrente omette di confrontarsi: il riferimento è, in particolare, a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha spiegato le ragioni per le quali ha escluso di poter ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti di intestazione fittizia ex art. 512-bis cod. pen., per cui si è proceduto, e quelli di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90, giudicati con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 22/02/2021, irrevocabile il 28/04/2022, attesa la impossibilità di ipotizzare una iniziale deliberazione relativa ad un unico disegno criminoso ab initio unitario; del pari, a pag. 9 della sentenza, i giudici di appello hanno correttamente motivato in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, in considerazione della carenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e con argomentazione su cui il ricorso è del tutto generico; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 Il Consiglier stensore Il