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Ordinanza — n. 30426/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Manago inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a mitigating circumstance under Article 62, Paragraph 2 of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed on appeal without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 2 cod. peri.-; An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of grounds already rejected in the appellate judgment, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds mitigating circumstance lack of specific argumentation appellate review standards motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 2 cod. peri.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAGO' ANDREA nato a PALERMO il 04/09/1975 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1353/2023 Rilevato che l'imputato Andrea Managò ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di lesioni personali aggravate; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. peri.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente