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Ordinanza — n. 30417/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Morino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Morino challenged the lower court's refusal to grant a specific mitigating circumstance for minor property damage, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal merely repeated facts already contested in the appellate stage without providing new, specific arguments required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints or apparent arguments that fail to provide specific, new, and arguable criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of specific argumentation cassation procedure property damage mitigation danno patrimoniale obbligo di ridurre il danno accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINO FRANCESCO nato a NAPOLI il 28/06/1983 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 1028/2023 Rilevato che l'imputato Francesco Morino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Napoli per il reato di furto pluriaggravato e gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente