Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p. letter c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision on aggravated theft, specifically contesting the exclusion of recidivism and the substitution of prison time with community service. The court rejected the appeal because the sole ground of complaint was too generic, failing to specify the exact elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A ground of appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGELOSI LORENZO nato a MILANO il 01/09/1978 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 894/2023 Rilevato che l'imputato Lorenzo Cangelosi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Palermo per furto aggravato, escludendo la contestata recidiva, mantenendo fermo il giudizio di comparazione tra le residue circostanze di segno opposto e sostituendo con un anno di libertà controllata la pena detentiva inflitta; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente