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Ordinanza — n. 30118/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals on appeal court's exclusive fact-finding power and correct evidentiary reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30118/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Capone and Russo inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The appellants challenged the lower court's reconstruction of facts and evaluation of evidence, arguing against the appellate court's judgment. The court ruled that these issues fall exclusively within the appellate court's competence, which provided a sound, logically consistent, and well-motivated decision based on shared legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals concerning the reconstruction and evaluation of facts, as well as the assessment of evidence, are inadmissible when they invest the exclusive competence of the Court of Appeal, which has provided a congruous and adequate motivation based on correct criteria of inference.

Parole chiave

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appeal inadmissibility exclusive appellate competence fact-finding power evidentiary evaluation procedural costs criminal appeal logical reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 595 c.p.p.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPONE RAFFAELE nato a CASERTA il 28/10/1994 RUSSO ATTILIO nato a MARCIANISE il 08/09/1995 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei ricorsi dei due imputati/ concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione (vedi pp. 4 e 5 della sentenza impugnata), esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, anche con riguardo alle valutazioni espresse in merito alle aggravanti (pp. 5 e 6), e alla applicazione della recidiva (pag. 6);

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Cons9ereìestensore Il Presidente