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Ordinanza — n. 30049/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Uva's appeal against the second instance judgment inadmissible. Uva argued that the appellate court's reasoning regarding criminal liability lacked concrete specificity and required a re-evaluation of evidence. The court rejected this, citing established case law that such vague arguments do not constitute valid grounds for appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts outside the scope of appellate review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity appellate review limits criminal liability evidence re-evaluation ricettazione prove acquisite illegalmente fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.
271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S.
281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UVA FILIPPO nato a FOGGIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessa in data 9 luglio 2020, nei confronti di Filippo Uva, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, il punto 3.1. della motivazione sulla piena conferma della decisione del primo giudice in relazione alla prova logico- indiziaria della responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6