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Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, ordering appellant to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29773/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Matteo Minella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishment based on the gravity of the offense and his personal traits, but the court found these arguments already adequately examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed for being generic and manifestly unfounded, as it merely reproduced previously disallowed criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, particularly when it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the courts of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal manifestly unfounded procedural inadmissibility court costs criminal appeal età minore impugnabilità della decisione di rinvio ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLA MATTEO nato a BARI il 01/05/1972 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA (a) ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Minnella (Frrice.s.C61 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. penigiustificata dalla valutazione della particolare gravità del fatto e della personalità trasgressiva del ricorrente, attestata non solo dai precedenti, ma dalle modalità della condotta, violativa anche dell'ulteriore divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere stensore Il Presidente