Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to observe statutory time limits for filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Altieri Marcello, Altieri Pamela, and Di Marco Andrea inadmissible. The appellants argued for a retrial based on lack of evidence and flawed reasoning regarding tax crimes, but the court found the filing procedurally defective. The decision was based on the failure to submit the appeal within the strict forty-five-day period mandated by law after the appellate judgment was reserved for deposit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 2, lett. c) c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed without observing the statutory time limits for the deposit of grounds for appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALTIERI MARCELLO nato a MONTORIO AL VOMANO il 06/10/1956 ALTIERI PAMELA nato a TERAMO il 27/06/1981 DI MARCO ANDREA nato a TERAMO il 06/10/1980 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA4ste-e.ovise-a+it-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; ,1 R.G. 814_23 Ritenuto che Altieri Marcello, Altieri Pamela e Di Marco Andrea con un unico motivo di ricorso censurano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati tributari loro contestati sul rilievo dell'assenza della prova dei fatti;
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza del termine per l'impugnazione stabilito dalla legge; ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 14.07.2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., entro il 15/09/2022. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 16/08/2022, e il termine per proporre impugnazione, entro il termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett.
c) cod. proc. pen., scadeva al 31/10/2022. Il ricorso per cassazione, formato in data 11/11/2022 e depositato in data 06/12/2022, è dunque tardivo. Rilevato che ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consig ière estensore Il Pres