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Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of motivation as base penalty was already at statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Lorito inadmissible due to a lack of reasoning regarding the sentencing calculation. Lorito argued the court failed to explain how the penalty was quantified, but the court found the base penalty under Article 291-bis of the 1973 Decree was already set at the statutory minimum. Consequently, no further reduction was possible, rendering the appeal's core argument legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973: An appeal challenging the lack of motivation for sentencing is inadmissible when the base penalty has been fixed at the statutory minimum, leaving no room for further reduction.

Parole chiave

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lack of motivation statutory minimum sentencing reduction inadmissible appeal procedural penalty sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per traffico di stupefacenti modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973
art. 616 cod. proc. pen
43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORITO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/10/1976 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Lorito Salvatore, che censura la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, è inammissibile posto che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la pena base per il delitto ex art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 è stata determinata nel minimo editale, sicché non è suscettibile di ulteriore riduzione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023