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Ordinanza — n. 29480/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific factual and legal grounds as required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29480/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Cagali's appeal inadmissible due to the complete absence of specific factual and legal arguments. The appellant challenged his criminal responsibility but failed to provide the required reasoning under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the generic nature of the complaint violated procedural rules, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual and legal grounds, as the absolute generality of the complaint violates the statutory requirement to enumerate the reasons supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds criminal procedure code generic complaint procedural violation court costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 2 d.lgs. 74/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414
Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv.
Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596
242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGALI LUCA nato a BERGAMO il 18/03/1962 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; • Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Cagali Luca - dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 - censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui addebitato; Ritenuto che il motivo è inammissibile perché del tutto privo della indicazione delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto per i quali è stato proposto. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside