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Ordinanza — n. 29473/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspended sentence not included in plea bargain agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the refusal of a suspended sentence. The appellant argued the lower court erred by not granting the benefit under Article 163 of the Penal Code. The court ruled that since the suspended sentence was not part of the plea agreement and neither party requested its consideration, the judge could not grant it ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; In plea bargain proceedings, the conditional suspension of sentence may be granted only if it is an integral part of the agreement or explicitly devolved to the judge by both parties, as the principle of dispositiveness precludes the court from exceeding the pact's terms.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence plea bargain agreement ex officio grant principle of dispositiveness inadmissible appeal penal code article 163 negotiated sentencing commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAQ AMAL nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 5.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAQ AMAL nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 5.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 163 cod. pen
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n. 42973 del 3/06/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSADDAQ AMAL nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 5.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Msaddaq Amai la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non faceva parte dell'accordo nè risulta che la questione era stata devoluta al Giudice (cfr Sez.2 ,n. 42973 del 3/06/2019 Rv. 277610 - 01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi