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Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the specific argument regarding statutory mitigation at the appellate level. The court held that under procedural law, such grounds must be explicitly contested during the second instance to avoid waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Failure to specifically raise a ground for mitigation at the appellate stage renders the subsequent appeal inadmissible due to procedural non-compliance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility waiver of appeal grounds statutory mitigation second instance failure court costs and fine identificazione credibile testimonianza della vittima momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU SURAJ nato il 08/06/1976 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 26 gennaio 2021, nei confronti di Suraj Dumitru, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628 e 582 cod. pen. Considerato che il ricorrente deduce un motivo non consentito in quanto ha ad oggetto una doglianza (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.) non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 maggi