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Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible for re-evaluating evidence outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Campanella's appeal inadmissible because it was specific and sought a re-evaluation of evidence outside the appellate court's review scope. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding his criminal liability for receiving stolen goods, but the appellate court had already provided sound logical and legal reasoning for its penalty decision. Consequently, the court rejected the request for alternative fact-finding and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal that is specific and aims to re-evaluate evidence or reconstruct facts using criteria different from those of the trial court is inadmissible as it exceeds the scope of the appellate review.

Parole chiave

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specific appeal appellate review scope re-evaluation of evidence criminal liability inadmissible appeal appropriazione semplice ricettazione appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 647 cod. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/02/1990 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE. APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 3 Febbraio 2016, nei confronti di Giuseppe Campanella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità in ordine al reato di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nel reato clepenalizzato di cui all'art. 647 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto volte ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (vedi pag. 3 in ordine al rinvenimento dei beni di provenienza delittuosa nella cassettiera della camera da letto dell'imputato ed in ordine all'inverosimiglianza della versione alternativa prospettata dal ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,