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Ordinanza — n. 29386/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription extinction due to procedural errors in recidiva calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued that the crime of theft had expired due to a specific recidiva calculation error, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision relied on established principles that specific recidiva extends both the base prescription period and the extension granted by interrupting acts.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: Specific recidiva acts as an aggravating circumstance with special effect, extending the base prescription term and the extension period granted by interrupting acts.

Parole chiave

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prescription extinction specific recidiva theft conviction appeal inadmissibility prescription period extension reiterazione di reati penali ammende per infrazione procedurale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.
art. 642 cod. pen
e condannato Antonio Mazzei alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, c:on il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
(Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
Sez. 2, n. 17988 del 10/02/2023, Agresti
273490; da ultimo Sez. 2, n. 17988 del 10/02/2023, Agresti, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI ANTONIO nato a BATTIPAGLIA il 07/03/1954 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 settembre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Viterbo, pronunciata in data 28 settembre 2021, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui agli artt. 485 e 489 cod. pen. e condannato Antonio Mazzei alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, c:on il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. per Intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato.

Rilevato che la Corte di merito ha correttamente individuato nella data del 20 marzo 2026 il termine massimo di prescrizione in considerazione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica e del principio di diritto secondo cui tale recidiva, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;

Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; da ultimo Sez. 2, n. 17988 del 10/02/2023, Agresti, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il