Italian court dismisses appeal as generic recidiva claim lacks specific factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic and non-specific allegation regarding the application of recidiva under Article 99 of the Penal Code. The appellate court had correctly identified that the defendant's criminal progression and multiple offenses demonstrated an aggravating danger, rendering the lower court's reasoning coherent and consistent with established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on a generic and non-specific allegation of violation of the recidiva provisions is inadmissible as it fails to provide the specific factual and legal arguments required to challenge the lower court's assessment of aggravating danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO SALVATORE FABIO ALESSANDRO nato a CATANIA il 13/10/1985 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; «IL
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con senl:enza del 16 giugno 2022, in riforma della sentenza del 26 settembre 2019 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela aveva assolto Salvatore Fabio Alessandro Palermo dal reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento a titolo di recidiva è generico ed aspecifico.
La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata)„ fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità, coerente con le risultanze processuali e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinaziore delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moi:ivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2