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Ordinanza — n. 29264/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it exceeds jurisdiction and offers unsupported alternative evidence interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the appellant's request to remit debt for legal fees because he was deemed capable of paying based on financial data from the Guardia di Finanza. The appellant argued for an alternative reading of the evidence by distinguishing between gross and net amounts, a maneuver the supreme court found impermissible in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to jurisdictional and procedural errors; courts cannot re-evaluate facts or adopt alternative interpretations of evidence that contradict the lower court's reasoned decision.

Parole chiave

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jurisdictional review inadmissible appeal alternative evidence interpretation procedural error court costs and fine debiti fiscali spese di esecuzione ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCETI ELIO nato a SESTRI LEVANTE il 01/06/1945 avverso l'ordinanza del 16/12/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Magistrato di sorveglianza di Milano, con motivazione adeguata e non illogica, ha respinto l'opposizione di Elio Noceti avverso il rigetto della sua richiesta di remissione del debito per spese processuali (relative alla sentenza del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2013 per complessivi euro 40.599,77) poiché, alla luce delle informative della Guardia di Finanza e delle condizioni reddituali del condannato, il predetto era risultato in grado di provvedere all'adempimento verso l'Erario, anche mediante rateizzazione;

Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio (effettuando, tra l'altro, una differenziazione tra il lordo ed il netto delle somme indicate dalla Guardia di Finanza) che è operazione non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro iri favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' 8 giugno 2