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Ordinanza — n. 29235/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual arguments against lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Adriano Cainero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had rejected his request for generic mitigating circumstances and a suspended sentence, citing his extensive criminal record and lack of positive elements. The Supreme Court found the appellant's criticisms too generic, failing to specifically address the lower court's factual reasoning regarding his prior convictions and character.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments contrasting the lower court's factual findings, as the appellate judge's assessment of merit is non-appealable unless contradictory.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection factual findings review mitigating circumstances denial suspended sentence refusal Italian criminal procedure costs and fine order motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAINERO ADRIANO nato a UDINE il 21/05/1966 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE,FAJ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Trieste nel respingere l'appello proposto da Adriano Cainero ha evidenziato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica — che ostava alla concessione delle attenuanti generiche l'assenza di elementi positivi valutabili al riguardo, tenuto conto dei numerosi precedenti penali anche specifici risultanti a carico dell'imputato e per la non estemporaneità delle condotte, mentre ha rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva per i precedenti penali e la personalità insofferente al rispetto delle regole, che non consentivano di formulare una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni ai sensi dell'art.56 1.689/81;

Ritenuto , quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che in tale materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché — come verificatosi nel caso in esame - non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci , in Rom '8 giugno 2023. Il C ns.gliere tnsore D l' O I il Presidente