Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29230/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure of lower court's reasoning on mental element of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Scipione Loconsole inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court in Bari correctly found that generic censure of its reasoning was insufficient to overturn the decision regarding the mental element of the crime. Consequently, the higher court upheld the lower court's judgment without further examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; When an appellate court adequately reasons that generic dolo suffices for the mental element of a crime and lacks evidence of impossibility to comply with obligations, generic censure by the Court of Cassazione is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic censure reasoning mental element crime dolo generico special surveillance obligations difetto di sottoscrizione perizia psichiatrica insufficiente deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONSOLE SCIPIONE nato a BARI il 01/11/1970 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F"OSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari nel respingere l'appello proposto da Scipione Loconsole ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che per la prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato (violazione dell'art.75, comrna secondo, d.lgs. 159/2011) è sufficiente il dolo generico (vale a dire la consapevolezza degli obblighi derivanti dalla condizione di sorvegliato speciale) e che, nella fattispecie, mancava qualsiasi prova della effettiva impossibilità per l'imputato di recarsi presso il commissariato di P.S. di Modugno nella giornata dell' 8 gennaio 2017, tenuto anche conto che tale condizione non emergeva dalla documentazione prodotta dalla difesa e che egli avrebbe potuto, comunque, avvertire le forze di polizia di non essere in grado di apporre la firma al fine di non incorrere nelle relative conseguenze di carattere penale;

Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale e tendono ad una differente (ed inammissibile') valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugn