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Ordinanza — n. 28975/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the appealed act's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mhaili Fouad inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment contesting his liability and the imposed penalty. The court rejected the appeal because the grievances lacked precise legal justifications and failed to reference the reasoning of the contested act.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the responsibility or the penalty imposed without stating the specific legal grounds justifying the grievances and without making appropriate references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds insufficient reasoning reference procedural dismissal criminal liability contest motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAILI FOUAD nato il 28/06/1985 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mhaili Fouad avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta censure, dirette a contestare la responsabilità del ricorrente e la pena irrogata, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023.